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Corte d'Appello di Bologna > Lavoro straordinario
Data: 27/09/2000
Giudice: Benassi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: Non disponibile
Parti: I.V.R.I. s.r.l. / Agostino V.
LAVORO STRAORDINARIO CONTINUATIVO E NON OCCASIONALE - INCIDENZA NEL CALCOLO DELL'INDENNITA' DI ANZIANITA' E DEL TFR: SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DA PARTE DEL CCNL VIGILANZA PRIVATA. NECESSITA' DI DEROGA ESPLICITA: INSUSSISTENZA.


Una guardia giurata che aveva prestato, in modo metodico e per vari anni, un rilevante numero di ore di lavoro straordinario conveniva in giudizio avanti al Pretore del lavoro di Parma (nel corso del processo "trasformatosi" in Giudice unico del Tribunale) la Istituti di Vigilanza Riuniti d'Italia s.r.l. per vedersi riconosciuto il diritto al computo dello stesso nel TFR. Il datore di lavoro resisteva affermando l'esclusione del diritto da parte della contrattazione collettiva. Il Tribunale di Parma accoglieva la domanda e la sentenza veniva impugnata dalla società. La Corte d'Appello di Bologna esamina in primo luogo la definizione di «lavoro straordinario» del CCNL («quello prestato oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale») per evidenziare che le prestazioni straordinarie che il datore di lavoro ha facoltà di chiedere «vanno contenute "in maniera equilibrata" in relazione alle particolari caratteristiche del settore, alla natura e alle modalità di svolgimento del servizio nonché ai turni e nastri orari…» deducendo da ciò «che la contrattazione collettiva ponga dei limiti, sia pure di massima, al ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, la cui violazione potrebbe essere, anche, fatta valere dal lavoratore sotto diversi profili». Esaminando più in specifico le norme del CCNL che escluderebbero - a detta dell'azienda - il compenso per il lavoro straordinario dalla base di calcolo del TFR, i giudici di Bologna hanno accertato che una formulazione quale quella dell'art. 95 - che stabilisce che «per determinare la base annua utile per il calcolo del TFR si devono computare esclusivamente i seguenti elementi ….» tra i quali lo straordinario non è compreso - non significa affatto «che i compensi, "tassativamente" elencati dalla norma, entrano nella base di calcolo del TFR soltanto quando remunerano il lavoro ordinario e non quando sono erogati per prestazioni di lavoro straordinario». Al contrario l'art. 95 non contiene alcun riferimento al lavoro straordinario, bensì individua le componenti retributive che debbono essere inserite nella retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al primo comma dell'art. 2120 cod. civ. Per volere un'eccezione le parti, che sono state così rigorose nel richiedere l'univocità dei termini da usare («esclusivamente i seguenti elementi…») avrebbero dovuto usare espressioni chiare ed univoche. E «non si vede il motivo per cui "stipendio o salario" e "indennità di contingenza" dovrebbero essere tali solo quando retribuiscono il lavoro prestato in orario normale e non quando retribuiscono il lavoro straordinario non occasionale» (cfr. Cass. n. 7326/1995). (…) In sostanza la contrattazione collettiva (…) ha inteso escludere dal computo le maggiorazioni pagate sullo straordinario o per qualsiasi altra ragione, non essendo un simile titolo incluso nella tassativa elencazione contenuta nella norma contrattuale, ed ha, invece, ricompreso la parte del compenso per il lavoro straordinario corrispondente alla normale retribuzione». Con questa pronuncia la Corte d'Appello di Bologna consolida e sviluppa un suo orientamento di interpretazione dei contratti collettivi (cfr. sentenza del 28 agosto 2000, relativa al settore dell'Industria alimentare) che contrasta l'opinione, diffusa anche a livello sindacale, secondo la quale determinate formule di stile sarebbero sufficienti ad escludere il principio di onnicomprensività della retribuzione, adottato dal secondo comma dell'art. 2120 cod. civ. novellato, e certamente applicabile alla prestazione di lavoro straordinario non occasionale ogniqualvolta la normativa collettiva non lo escluda in termini assolutamente precisi e categorici